Otto per mille

L'otto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra sé stesso e le confessioni religiose – attualmente sono dodici – che hanno stipulato un'intesa. È stata introdotta dall'art. 47 della legge n.222 il 20 maggio 1985,[1] (durante il Governo Craxi I) in attuazione dell'Accordo di Villa Madama del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, nella qualità di rappresentante della Chiesa cattolica. La norma stabilisce gli ambiti nei quali i soggetti beneficiari dell'otto per mille possano impiegare i fondi ricevuti, nonché il meccanismo di calcolo di tale quota.

I contribuenti non sono tenuti a esercitare obbligatoriamente l'opzione per la destinazione dell'otto per mille, ma anche l'otto per mille del gettito fiscale di chi non effettua tale scelta o di chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi viene ripartito tra i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte espresse (mediamente il 42,73% dei contribuenti hanno espresso una scelta tra il 1990 e il 2007) e salvo rinuncia unilaterale dei medesimi.

Nel 2014 la Corte dei Conti ha rilevato che i fondi destinati alle religioni sono "gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati". "Nel corso del tempo, il flusso di denaro si è rivelato così consistente da garantire l'utilizzo di ingenti somme per finalità diverse", dando così vita "a un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana"[2].

  1. ^ Legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"
  2. ^ Copia archiviata (PDF), su corteconti.it. URL consultato il 24 maggio 2015 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2015).

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